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Legge di bilancio 2020: principali novità


Sono entrati in vigore le nuove disposizioni previste sia dalla legge di conversione del Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, sia dalla Legge di Bilancio 2020 stessa. Proponiamo di seguito le novità più significative

Compensazioni dei crediti fiscali  

 La compensazione del credito annuale o infra annuale sull'IVA, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali (IRPEF, IRES), alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi ed all'IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, possa essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Inoltre, per effettuare la compensazione è obbligatorio effettuare l’invio del modello F24 in via telematica per tutti i crediti e per tutte le tipologie dei contribuenti.

Contratti di prestazioni d’opera

In primo luogo, il comma 1 dell’articolo 17-bis stabilisce che il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità dì compensazione, in deroga all’articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 241.

Inoltre, per tali contratti a partire dal 01 gennaio 2020 è introdotto il meccanismo di reverse charge ex art. 17 co. 6 lett a-quinqueis)

Semplificazioni fiscali        

Dal 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2020, previsto dal testo previgente), l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi le bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Inoltre, la scadenza della trasmissione del cd. “esterometro” diventa trimestrale invece che mensile (va inviato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

La nuova disciplina è applicabile ai casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio. Il testo, come novellato, stabilisce che in tali casi l'Amministrazione finanziaria comunichi con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché le sanzioni per tardivo versamento e degli interessi (non si può più ricorrere al ravvedimento spontaneo). Si prevede, inoltre, che se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, si procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Inoltre, si dispone che, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante

Riguardo ai limiti all’uso del contante e dei titoli al portatore, viene previsto che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Si prevede inoltre, che alle violazioni delle nuove disposizioni si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.        

Lotteria degli scontrini

Si posticipa dal 1 gennaio al 1 luglio 2020 la possibilità di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (la c.d. lotteria degli scontrini (comma 1, lettera a)).

Si prevede poi che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, debbano comunicare all'esercente al momento dell'acquisto uno specifico codice lotteria (la disposizione vigente riferisce l'obbligo comunicativo al codice fiscale). Il codice lotteria sarà individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini.

Il consumatore potrà segnalare nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate la circostanza che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria, specificando che le segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.

Si ricorda che l’articolo 20 nel testo vigente del decreto in esame, ha introdotto una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della singola prestazione o cessione, escludendo in tal caso l'applicazione delle disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie.

Credito d'imposta su commissioni dei pagamenti elettronici

A decorrere dal 1 luglio 2020, viene riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell’anno d’imposta precedente non abbiano avuto ricavi superiori a 400.000 euro, un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con essi rapporti73; tra questi si annoverano le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio.

Il medesimo credito di imposta spetta anche per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento tracciabili.

Tale credito sarà compensabile in modello F24 a partire dal mese successivo dal mese di addebito delle commissioni e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, pur non concorrendo alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette. Gli operatori finanziari (banche ecc.) dovranno comunicare mensilmente in via telematica ai contribuenti il riepilogo delle transazioni effettuate.

Modifiche della disciplina penale in materia fiscale

Sono state modificate molte delle fattispecie penali in materia fiscale e viene introdotta una nuova disciplina della confisca penale. In particolare, per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, attualmente punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, la pena aumenta da un minimo di 4 anni a un massimo di 8 anni.

È stata abbassata anche la soglia di punibilità dell’omesso versamento delle ritenute dovute: la pena, stabilita nella reclusione da 6 mesi a 2 anni, si applicherà per omesso versamento delle ritenute sopra la soglia di 100.000 euro.

Per l’omesso versamento di IVA, ferma restando la reclusione da 6 mesi a 2 anni, in caso di mancato versamento, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 150.000 euro, in luogo degli attuali 250.000.

Sgravi contributivi per l’assunzione di apprendisti di primo livello

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati successivamente alla data del 1° gennaio 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo1, comma 773, quinto periodo, della legge27 dicembre 2006, n.296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia e “bonus facciate”

Sono state confermate anche per il 2020 le detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia con le stesse modalità e percentuali in vigore per l’anno 2019.

Le persone fisiche potranno beneficiare del cosiddetto “bonus facciate”, una misura che consentirà di detrarre dall'imposta lorda il 90% delle spese documentate nel 2020 e relative ad interventi di recupero/rifacimento delle facciate degli edifici, compresi i lavori di pulitura e/o tinteggiatura, volti al recupero o al restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B di cui al Dm 1444/1968 (ovvero i centri storici e parti già urbanizzate).

Incentivi fiscali all’acquisizione di beni strumentali conformi al modello “Industria 4.0”

Alle imprese che a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 percento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi sia materiali  (ad esclusione delle autovetture, fabbricati e costruzioni) che immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, rispettivamente del 40% e 15% del costo di acquisizione. Tale credito d’imposta di fatto sostituisce l’iperammortamento previsto per i periodi d’imposta precedenti al 2020.

Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, avranno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri che verranno individuati dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2020.

Assegno universale alle famiglie per la nascita o adozione dei figli

È stata confermata anche per l’anno 2020 l’erogazione dell’assegno “una tantum” per la nascita/adozione dei figli, in misura proporzionale all’ISEE di famiglia.

Tracciabilità delle detrazioni

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento delle spese mediche, spetta a condizione che la spesa sia stata sostenuta con i metodi di pagamento tracciabili (bonifico, bancomat o carta di credito), ad esclusione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Estromissione dei beni immobili imprese individuali

Sono stati riaperti i termini per l’estromissione dei beni immobili dalla sfera d’impresa per le ditte individuali, posseduti alla data del 31 ottobre 2019 e poste in essere dal 1 gennaio 2020 al 31 maggio 2020.

Modifiche al regime forfetario

È stata reintrodotta la limitazione che non permetteva l’accesso al regime forfetario ai contribuenti che hanno sostenuto spese per ammontare superiore a 20.000 Euro lordi per lavoratori dipendenti o lavoro accessorio. Inoltre, non potranno beneficiare del regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati maggiori di 30.000 Euro, a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato.

Inoltre, è stata abrogata la disposizione che prevedeva, dal 2020, la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva al 20% alle partite IVA con ricavi superiori a 65.000 euro e inferiori a 100.000 euro.

Plusvalenze immobiliari

L'imposta sulle plusvalenze immobiliari, ovvero le plusvalenze ottenute in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, passa dal 20% al 26%.

 

In allegato al presente articolo si propone la versione integrale del testo di Legge di Bilancio, le circolari di Studio con le novità più importanti e una guida dell'Agenzia delle Entrate che tratta il tema della trasmissione elettronica dei corrispettivi.

 

09/01-09/02/2020