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NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1 LUGLIO 2019


Dal 1 luglio 2019 cambiano le regole di emissione delle fatture elettroniche e i corrispettivi. Di seguito un breve riepilogo dei termini da rispettare per non incorrere nelle sanzioni:

Fattura immediata: trasmissione entro 12 giorni dalla data fattura allo SDI

Esempio 1: vendita di beni effettuata in data 2 luglio  -  in fattura andrà indicata come “data fattura” 2 luglio e dovrà essere inviata telematicamente al Sistema di Interscambio entro il 14 luglio (dal 2 luglio inizia il conteggio dei 12 giorni);

Esempio 2: si incassa il 2 luglio un compenso per la prestazione dei servizi resi a giugno - la fattura potrà avere come data fattura qualunque data inferiore o pari al 14 luglio, ma il conteggio dei 12 giorni per la trasmissione telematica della fattura inizia dal giorno di incasso (2 luglio) quindi la fattura andrà trasmessa entro il 14 luglio.

N:B.: si consiglia di utilizzare come data fattura comunque la data di incasso (2 luglio nell’esempio), in quanto l’indicazione di una data successiva alla data dell'incasso fa nascere l’obbligo di indicare nel corpo della fattura la data dell'incasso.

Fattura differita: trasmissione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

Le fatture differite sono le fatture per le vendite di beni o le prestazioni di servizi per le quali è stato emesso un DDT o un verbale di effettuazione della prestazione.

Esempio: sono state effettuate seguenti consegne di merce (o prestazioni di servizi) nel mese di luglio: 05/07/19 - 10/07/19 - 20/07/2019, per ciascuna delle quali è stato emesso un DDT (o verbale dei servizi resi) - in fattura andrà indicata come “data fattura” data dell’ultimo DDT, quindi 20/07/19, e la fattura andrà trasmessa telematicamente entro il 15 agosto 2019.

Corrispettivi giornalieri - dal 1 luglio 2019 fino al 31 dicembre 2019 solo i contribuenti che hanno avuto nel 2018 il volume d’affari superiore a 400.000, dovranno trasmettere i corrispettivi telematicamente entro 30 giorni dalla data di conseguimento del corrispettivo. Dal 1 gennaio 2020 l’obbligo vale per tutti i soggetti che emettono gli scontrini e i corrispettivi andranno trasmessi entro 12 giorni dalla data di emissione dello scontrino.

Esempio 1: emissione di uno scontrino in data 5 luglio da un soggetto che supera 400.000 euro di volume d’affari nel 2018 - i corrispettivi del giorno 5 luglio dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 4 agosto.

Esempio 2: emissione di uno scontrino in data 2 gennaio 2020 da qualunque soggetto - i corrispettivi del giorno 2 gennaio 2020 andranno trasmessi telematicamente entro il 14 gennaio 2020.

!!!N.B: Si ricorda che in caso di scarto delle fatture trasmesse dallo SDI si hanno 5 giorni di calendario per correggere gli errori segnalati e ritrasmettere la fattura con lo stesso numero e stessa data senza incorrere nelle sanzioni.

SANZIONI: da 90% a 180% dell’IVA relativa alla fattura non trasmessa con la sanzione minima di 500 Euro; se la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell’IVA si applica la sanzione in misura fissa da 250 a 2.000 Euro (art. 6 DLG 471/97).

 

29/06-29/07/2019